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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 183

Mobilità docenti religione cattolica.

Art. 4 - Documentazione delle domande

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.

2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza.

3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti[4].

4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della Tabella A e lettera C) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della Tabella A e lettera D) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della Tabella A e lettera E) della Tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla lettera E) della Tabella A e lettera F) della Tabella B) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'Allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della Tabella A e lettera G) della Tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della Tabella A e lettera I) della Tabella B. Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla Tabella B) per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai Titoli Generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.

6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.

7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.

8. Relativamente alla lettera C) del punto A2 - esigenze di famiglia - della tabella di valutazione per i trasferimenti (Allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 - esigenze di famiglia - della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio- riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'Ordinario Diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.

10. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime[5], l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami[6], i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 - titoli generali - della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 - titoli generali - della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.

11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio.

12. In attuazione dell'articolo 13, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

13. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

14. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate[7].

15. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

[4] Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[5] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

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[6] L'interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

[7] Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.