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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2020/21 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 che richiama l'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

3. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato e in tal caso si applica la disciplina prevista dall'art. 8, comma 2 del CCNI 2019-22 relativo alla mobilità. Ai sensi del citato art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti che non siano stati ancora avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.