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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell'amministrazione da quest'ultimo delegati entro le date stabilite dall'articolo 2.

2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio territoriale di destinazione, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, verificate dall'Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell'esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

3. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso l'Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito nel portale ISTANZE ON LINE.

4. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

a) alla scuola o istituto di provenienza;

b) alla scuola o istituto di destinazione;

c) alla competente ragioneria territoriale dello stato.

5. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all'Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

6. Al personale che non ha ottenuto il trasferimento viene data comunicazione per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE e tale personale potrà consultare, attraverso l'apposita funzione resa disponibile su ISTANZE ON LINE l'esito della propria domanda.

7. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'Amministrazione.