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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 7 - fascicolo personale

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 .

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.