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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo II - Personale docente

Art 10 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI.

2. L'Ufficio territorialmente competente, nell'osservanza di quanto riportato dall'articolo 1 della presente ordinanza, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale ISTANZE ON LINE. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'articolo 2, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.