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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo II - Personale docente

Art.13 - posti di educazione degli adulti e ospedalieri nelle scuole secondarie

1. I posti relativi all'educazione degli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado, che erogano l'offerta formativa prevista dal DPR 263/12, compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie, sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità in caso di preferenza sintetica. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

2. L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione alle sedi dei comuni o distretti o province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

3. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato ai comuni o ai distretti o alle province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

4. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze sintetiche di comuni o distretti o province i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.

5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.