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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo II - Personale docente

Art. 14 - Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine l'ottenimento del passaggio va comunicato dall'Ufficio competente all'Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.

2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

4. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna della classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 93 del 23 febbraio 2016. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso, alla data della presente Ordinanza, dei titoli di cui al D.M. 92 del 23 febbraio 2016.