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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo II - Personale docente

Art. 8 - Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra

1. I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, parteciperà d'ufficio al punto A) - EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE - dell'allegato 1 del CCNI 2019 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. Nel caso di personale in esubero, tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettere b) e c) della legge 13 luglio 2015, n. 107, che non ha ottenuto nel corso della mobilità relativa all'a.s. 2019/20 una sede di titolarità, partecipa alle operazioni solo tra province diverse, secondo la tabella di prossimità tra province, a partire dalla prima preferenza espressa ovvero dalla provincia di immissione in ruolo in caso di domanda non presentata. Tutte le preferenze espresse dai suddetti docenti vengono pertanto considerate a partire dal punto i) - EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE - di cui all'allegato 1 del relativo CCNI mobilità.

2. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono specificare, nell'apposita sezione del modulo- domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

3. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la ordinanza ministeriale 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 425 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena devono essere convalidate dall'Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento; in caso di mancanza di requisiti il trasferimento è annullato.

4. Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.

5. Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, devono avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all'articolo 2 e gli interessati possono produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l'esecuzione preveda l'attribuzione di una titolarità in soprannumero, la mobilità è obbligatoria, ed è quindi attivata d'ufficio in caso di inerzia dell'interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di trasferimento.