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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 22 - Avvertenze e termini per le operazioni di mobilità

1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta vengono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

3. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA).

4. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

5. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32),appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

6. Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici, sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l'ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all' art. 597 del decreto legislativo n. 297/1994. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.