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Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 24 - Posti richiedibili

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.

2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:

a) prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;

b) successivamente tutti gli istituti comprensivi.