IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 25 - Preferenze

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) scuola;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia;

e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

3. Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all'interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all'interessato che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

4. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

5. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I - preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

-----

(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.

(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.