IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 182

Mobilità.

Capo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 27 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve trasmettere all'Ufficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all'Ufficio territorialmente competente.

2. L'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art.42 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art. 26, comma 3, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

-----

(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.