Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 04.11.2020
1. L'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, di seguito «Osservatorio», è presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione, o da un suo delegato, ed è composto da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero;
b) cinque rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel);
d) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea);
e) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp);
g) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
h) un rappresentante della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna);
i) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat);
l) dieci esperti individuati tra professionalità del settore pubblico e privato, anche appartenenti al mondo universitario, con competenze negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio.
2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze, a fronte dell'esigenza di approfondire particolari tematiche connesse alla progettazione e all'attuazione del lavoro agile individuate dall'Osservatorio stesso.
3. Il Ministro per la pubblica amministrazione individua, anche nell'ambito dell'Osservatorio, la Commissione tecnica, cui è affidato il compito di fornire indicazioni tecnico-metodologiche per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio stesso. La Commissione tecnica è composta da quattordici esperti; componente di diritto della Commissione tecnica è il Capo Dipartimento della funzione pubblica o un suo delegato. Il Ministro per la pubblica amministrazione individua il componente della Commissione tecnica con funzioni di coordinatore.
4. I componenti dell'Osservatorio, nonché quelli della Commissione tecnica, sono nominati con successivi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.