D.P.C.M. 03.11.2020
Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.2 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.6 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.9 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.10 Si dà indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus
1.12 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto.
2. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 È consentita la presenza di un solo cantore.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.
4 Comunicazione
4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunità Ebraiche Italiane", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.
I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020