Nota M.I. 09.11.2020, n. 2002
Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative.
Gentilissimi,
le istituzioni scolastiche hanno duramente lavorato, durante i mesi estivi, per garantire il diritto costituzionale all'istruzione, attraverso l'applicazione delle disposizioni dei protocolli di sicurezza, finalizzati a garantire la didattica in presenza e in sicurezza, e la predisposizione del Piano per la didattica digitale integrata (Piano DDI).
Le disposizioni normative vigenti rendono cogente ed effettiva, nei casi e nei modi specificamente individuati, l'attivazione della DDI, che dunque rappresenta un dovere, definito per legge, sia per le istituzioni scolastiche sia per i lavoratori coinvolti. Un dovere che è correlato strettamente alla missione di ogni comunità educante: quella di garantire, a tutti, l'istruzione.
In base all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali FLC - CGIL, CISL Scuola e ANIEF hanno definito e sottoscritto la prevista ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che si allega, concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19. La presente Nota, i cui contenuti sono stati condivisi con le predette OO.SS., dunque, aggiorna le precedenti.
L'ipotesi di contratto diviene strumento attuativo della normativa vigente: l'articolo 2, comma 3 del citato DL 22/2020, dispone infatti che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; ma l'ipotesi di contratto è altresì funzionale rispetto all'attuazione dei Piani DDI predisposti dalle istituzioni scolastiche in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89. Detti Piani DDI diventano immediatamente operativi, per ogni grado scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, ogni qualvolta ne ricorra la necessità, come ribadito all'articolo 1, comma 1 del CCNI DDI, al fine di garantire il diritto allo studio di ogni alunno.
Orario di servizio
Sulla base dell'articolo 2 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico (art. 5). Il docente mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza (art. 8). Per quanto concerne le attività funzionali all'insegnamento, è da rimarcare come esse si svolgano secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, ma che è strumento organizzativo atto alla garanzia della funzionalità dell'istituzione, nei suoi adempimenti collegiali, da un lato; dall'altro garanzia della programmazione dei tempi di vita dei lavoratori. Si rammenta la necessità, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020, di svolgere le riunioni degli organi collegiali in modalità a distanza, fermo restando quanto disposto all'articolo 22, comma 4, punto c8 del CCNL 2016/18.
Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.
Luogo e strumenti di lavoro
La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l'attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.
Come già più volte ribadito, in subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive ed eventuali necessità motivate del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere anche attraverso lo strumento del comodato d'uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 1.
Particolare attenzione è dedicata, secondo quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 1, agli alunni con disabilità e più in generale agli alunni con bisogni educativi speciali, dizione entro la quale, giuridicamente, sono compresi non solo gli alunni con disabilità o con disturbo specifico degli apprendimento, ma tutti quegli alunni, anche non certificati, per i quali il diritto all'istruzione passa attraverso l'adozione di particolari misure, volte a superare ostacoli oggettivi all'apprendimento, su cui ha dato indicazioni la Nota Dipartimentale 1990/2020.
Personale docente in quarantena ovvero in isolamento fiduciario (QSA). Specificazioni.
Anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per ogni diversa ipotesi, il decreto richiamato e, in particolare, l'ipotesi di CCNI, all'articolo 1, comma 3, disciplinano la prestazione lavorativa a distanza, sempre da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive. Il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d'uso della necessaria strumentazione tecnologica.
Allegato - Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale Integrata - CCNI