Nota M.I. 10.11.2020, n. 20367
Covid-19 - Comunicazioni urgenti.
In considerazione del protrarsi e dell'ulteriore aggravamento dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, degli ultimi provvedimenti normativi adottati in materia (si veda, in tal senso, il DPCM 3.11.2020), nonché in aggiornamento, per i punti ivi di interesse, della nota prot. 6105 del 20.04.2020, si ritiene opportuno fornire le indicazioni nel seguito riportate a tutte le Fondazioni ITS presenti sul territorio nazionale, confidando sulla cortese collaborazione di tutti per continuare a gestire questa emergenza nel migliore dei modi.
1. Attività formative e prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS.
1.1 Svolgimento delle attività formative e delle prove di verifica finale.
Le Fondazioni ITS provvedono allo svolgimento delle attività formative e delle prove di verifica finale dei corsi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'interazione video e vocale tra la commissione e l'allievo, con certificazione da parte del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 13 dell'Allegato B del DPCM 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori", secondo modalità da esso a sua volta specificamente stabilite.
Con particolare riferimento alle prove di verifica finale, laddove le specifiche peculiarità dei corsi e/o della condizione territoriale di appartenenza lo consentano, le Fondazioni ITS possono provvedere alla relativa organizzazione e predisposizione in presenza, beninteso garantendo il corretto distanziamento tra gli allievi e assicurando il rispetto di tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza adottati in materia per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 (in particolare si veda, da ultimo, il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", pubblicato dall'INAIL).
Nelle ipotesi in cui non fosse possibile approntare e/o correttamente provvedere allo svolgimento delle prove di verifica finale secondo le modalità predette, le Fondazioni ITS assicurano, non appena possibile, il recupero delle prove che non hanno avuto luogo, individuandone altresì le relative modalità di svolgimento.
1.2 Struttura delle prove di verifica finale e composizione delle Commissioni d'esame.
Sotto il profilo strutturale, per quanto concerne le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS, si ribadisce quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.I. n. 713 del 16.09.2016, il quale prevede lo svolgimento di una prova scritta, di una prova teorico-pratica, e di una prova orale. Pertanto, ferma restando la struttura delle prove, si attribuisce alle Fondazioni ITS, per il tramite del Comitato Tecnico-Scientifico, esclusivamente il compito di determinare le modalità di svolgimento ritenute più opportune in base alla evoluzione dello stato di emergenza sanitaria.
Parimenti, in merito alla composizione delle Commissioni di esame, si richiama sempre il sopra citato D.I. n. 713/2016, e, in particolare, l'articolo 1, comma 8, senza possibilità di deroga alcuna rispetto al numero e alla tipologia di tutti i componenti delle Commissioni medesime, al fine di garantire un compiuto accertamento delle competenze maturate dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi.
2. Tirocini/stage aziendali ITS.
Le attività di tirocinio/stage aziendali previste all'interno dei percorsi ITS continuano a essere consentite a condizione che il soggetto ospitante sia in grado di garantire una organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, previste dal già citato Documento tecnico pubblicato dall'INAIL e dalla normativa sanitaria nazionale.
Si ribadisce inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 9 del DPCM 3.11.2020 - "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 ottobre 2020", scheda tecnica relativa alla "Formazione Professionale", per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più allievi presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
Laddove non sia possibile effettuare le attività di tirocinio/stage secondo le modalità predette, esse sono sostituite con project-work, attività di laboratorio e/o simulazioni.
Si raccomanda, infine, di consultare esclusivamente i canali istituzionali e i canali social del Ministero dell'Istruzione, attraverso i quali verrà resa pubblica ogni indicazione riguardo l'emergenza in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.