Sentenza TAR Puglia 06.11.2020, n. 695
Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
Decreto
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2020, proposto da Andrea De Tommasi, Giovanni Delle Donne, Sara Giglio, Stefania Monastero, Nausica Scrimitore, Delia Rus, Francesca Bruno, Monica Semeraro, Francesca Rossi, Barbara De Cola, Simona Rizzo, Vincenzo Malatesta, Marialuisa Diana, Anna Grazia D'Agostino, Alessandro Tresca, Annarita Simona Gabellone, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Pepe, Federico Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t, Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza 27/10/2020 n. 407, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 150, suppl. del 29/10/2020, con cui il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha disposto che a decorrere dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 "1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. 2. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza covid";
nonché di ogni altro atto da essa richiamato, ad essa presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visto il ricorso, con i relativi allegati, notificato via pec il 4 novembre 2020 e depositato il 5 novembre successivo (alle ore 18:17);
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., in calce al suindicato ricorso;
Ritenuto - impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito - che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità - in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale - di contenere il rischio del diffondersi del virus;
Rilevato che il provvedimento impugnato ha una efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte sull'evolversi della situazione epidemiologica; Ritenuto che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte;
P.Q.M.
Respinge l'istanza di misure cautelari provvisorie.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 novembre 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 6 novembre 2020.