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Sentenza TAR Puglia 06.11.2020, n. 1236

Annullamento ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

Decreto

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2020, proposto dal Codacons Puglia di Lecce, nonché da [Omissis]

, in proprio e quali esercenti la potestà sui minori

[Omissis], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

e previa adozione delle idonee misure cautelari anche inaudita altera parte, dei seguenti atti:

1) l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia;

2) ove occorra la Nota n. 2547/sp del 29 ottobre 2020 inviata dal Presidente della Regione all'Ufficio Scolastico Regionale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono i presupposti della misura urgente, atteso che:

1) l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia interferisce, in modo non coerente, con l'organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. "zona arancione") e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. "zone rosse") prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari;

2) dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione;

3) come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l'esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all'utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons);

Ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare interinale e, per l'effetto, sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione del giudizio cautelare collegiale la camera di consiglio del 3 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento. Così deciso, il giorno 6 novembre 2020.