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Decreto Ministero Ambiente Tutela Territorio Mare 28.10.2020, n. 222

Misure attuative delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. (G.U. 16.12.2020, n. 311)

Art. 7 - Commissione per la valutazione dei P.O.D.

1. La valutazione dei P.O.D. è effettuata da una apposita commissione nominata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento di cui all'art. 3, comma 2. La commissione è formata da un numero dispari di componenti non superiore a cinque membri. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito, non prevede compensi né rimborso spese e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ai fini della valutazione dei P.O.D., il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può richiedere ai soggetti proponenti di cui all'art. 2, comma 1, la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni documentali sulla base delle indicazioni della commissione di valutazione. A tal fine il Ministero assegna un termine congruo, comunque non superiore a quarantacinque giorni dall'invio della richiesta, per provvedere agli adempimenti richiesti. La mancata integrazione documentale verrà valutata dalla commissione.

3. La commissione, a seguito delle valutazioni condotte ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, redige la graduatoria in ordine di punteggio decrescente fino a esaurimento delle risorse disponibili.