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Decreto legge 28.10.2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (G.U. 28.10.2020, n. 269)

Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Soppresso.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.

8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.

[14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.]1

[14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.]2

14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.

14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.

1

Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69

2

Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69