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Decreto legge 28.10.2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (G.U. 28.10.2020, n. 269)

Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 9 ter - Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni.

2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 20217, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 20218, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 20219, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.10

6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 202111. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «adiacenti» è sostituita dalla seguente: «prospicienti»;

b) la parola: «particolare» è sostituita dalla seguente: «eccezionale».

7

Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.

8

Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.

9

Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.

10

Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69. L'applicazione delle disposizioni è prorogata al 31 dicembre 2023, salva disdetta da parte dell'interessato in base all'art. 40, comma 1, D.L. 23.09.2022, n. 144, conv. con modif. da L. 17.11.2022, n. 175.

11

Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. c), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.