IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 28.10.2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (G.U. 28.10.2020, n. 269)

Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

Art. 20 - Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria

1. Il Ministero della salute svolge attività di tracciamento dei contatti e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti così come definiti dalla circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020, e successivi aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni» di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.20

2. Il Ministro della salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, oppure provvedervi con proprio decreto.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione «Immuni», di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

20

Comma così modificato dall'art. 15, comma 3, lett. a) e b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.