Decreto legge 28.10.2020, n. 137
Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022. 2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.