Decreto legge 28.10.2020, n. 137
Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale»;
b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato»;
c) all'articolo 21, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto»;
d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato»;
e) all'articolo 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.