Nota M.I. 14.10.2020, n. 1870
DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti - Organico Covid, novità normative.
Gentili dirigenti,
sono pervenuti numerosi quesiti e segnalazioni in merito all'interpretazione e all'applicazione di alcune disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, concernente "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale".
L'articolo 1, comma 6, lettera s) del DPCM recita: "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti".
La disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all'esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l'individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali.
Pertanto, restano regolarmente consentite, ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza, tutte le attività didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti, come ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzionale, anche a seguito di specifici accordi quali i "Patti di comunità" , in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro i quali hanno non solo aderito, ma applicato il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa.
Vi comunico inoltre che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 quale "organico Covid", in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica. Sull'utilizzo del predetto "organico Covid" resta pertanto fermo, a maggior ragione, quanto comunicato con la Nota 13 ottobre 2020, n. 1843. Si chiarisce inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell'orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.