IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I. 09.10.2020, n. 134

Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

VISTO il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d - bis il quale prevede che "con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte [...] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", e in particolare l'articolo 12;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare l'articolo 16;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 giugno 2019, n. 461, con il quale sono state adottate le "Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante "Linee guida sulla didattica digitale integrata";

VISTI i verbali n. 82 e n. 90 delle riunioni del Comitato Tecnico scientifico tenutesi presso il Dipartimento della Protezione Civile rispettivamente il giorno 28 maggio e il giorno 22 giugno 2020, aventi ad oggetto il Documento recante "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico";

VISTO il protocollo d'Intesa del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 87 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19;

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020 recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

ATTESA l'esigenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, di adottare misure che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica digitale integrata;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 7 settembre 2020;

VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n.47 del 15 settembre 2020;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti le procedure e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali. In particolare, all'articolo 3, comma 2 lett. a) si fa riferimento alla condizione dell'alunno così come certificata e descritta nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020; si recepisce la definizione normativa degli studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e pertanto compatibile con il dettato dell'articolo 3, comma 2, lett. b) e c) in cui si richiama per quanto compatibile la normativa già vigente per l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale; l'articolo 3, comma 2, lett. h) è stato riformulato tenuto conto delle indicazioni fornite, non assimilando la particolare condizione di salute degli studenti ai BES e alla disabilità; si è riformulato l'articolo 4 richiamando la sola normativa vigente considerando le valutazioni già in corso di svolgimento o periodiche di prossima attuazione;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. MEF - GAB 16008 del 08 ottobre 2020;

SENTITO il Ministro per la pubblica amministrazione con nota n. ULM_FP 0001524 del 18 settembre 2020;

ORDINA