D.P.C.M. 30.09.2020, n. 164
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».
2. Il Ministero è articolato nelle seguenti cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale:
a) direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;
b) direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
c) direzione generale della ricerca;
d) direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;
e) direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilità. Il coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni generali è assicurato dal segretario generale.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.
5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più direzioni e può formulare proposte al Ministro dell'università e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonché in materia di coordinamento delle attività informatiche. La Conferenza è presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza è preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto, i quali hanno facoltà di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.