IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 30.09.2020, n. 167

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione. (G.U. 14.12.2020, n. 309)

Capo I - Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 3 - Ufficio di gabinetto

1. Il Capo di gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione dei Dipartimenti e delle direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance. Inoltre, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d) ed e), assicura la progettazione da parte delle strutture competenti di progetti strategici in relazione alle priorità politiche anche di rilievo europeo, nonché il monitoraggio degli obiettivi raggiunti da detti progetti.

2. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

3. Il Capo di gabinetto può nominare fino a tre vice Capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capi di gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonché, nel numero di non più di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.

4. L'Ufficio di gabinetto supporta il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.

5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, di grado non inferiore a consigliere di legazione, che assiste il Ministro nelle iniziative in ambito internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti uffici del Ministero. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero in collaborazione con l'Ufficio legislativo.

6. All'Ufficio di gabinetto è assegnato un dirigente di livello dirigenziale generale, a supporto del Capo di gabinetto, con funzioni di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.