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D.P.C.M. 30.09.2020, n. 167

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione. (G.U. 14.12.2020, n. 309)

Capo I - Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 5 - Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della elaborazione normativa, dei competenti Dipartimenti e delle direzioni generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; supporta i competenti Dipartimenti e direzioni generali in relazione al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due vice Capo dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo. I vice Capo dell'Ufficio legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonché, nel numero di non più di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.