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Nota M.I. 01.09.2020, prot. n. 26344

Articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 - Stipula contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti in ruolo a tempo parziale - Prime indicazioni operative.

Oggetto: Articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 - Stipula contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti in ruolo a tempo parziale - Prime indicazioni operative.

Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio"), prevedendo l'adozione di specifiche misure per il settore dell'Istruzione.

Tra le varie previsioni dettate dal predetto provvedimento, particolare rilievo riveste l'art. 230, comma 2-ter.

La citata disposizione statuisce che: "Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità".

Sulla scorta delle prescrizioni normative sopra richiamate, gli Uffici in indirizzo avranno cura di invitare le Istituzioni scolastiche, previa acquisizione della disponibilità del personale interessato dalle misure indicate, a procedere all'attivazione, nella medesima sede di titolarità, delle 18 ore aggiuntive a tempo determinato, con decorrenza dal 1 settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre p.v..

Con successiva nota, sarà diramato un apposito schema di contratto a tempo determinato da utilizzare per il riconoscimento delle ore aggiuntive.

Si fa presente che, in caso di assenza temporanea del personale che abbia stipulato i contratti di cui all'art. 230, comma 2-ter, le supplenze verranno disposte sulle sole 18 ore riconosciute con contratto a tempo indeterminato e non anche sulle ore assegnate a tempo determinato ed a completamento dell'orario di servizio.