Nota M.I. 03.09.2020, n. 15700
Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020. Composizione commissioni.
Pervengono alla scrivente quesiti relativi alla composizione delle commissioni della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/20.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 22 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2020, lo svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato, previsto dall'art. 17, comma 11, del d.lgs. n. 62 del 2017 per i candidati assenti per gravi e documentati motivi a una o più prove, a seguito della situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, per il corrente anno scolastico è eccezionalmente rivolta anche alla platea dei candidati esterni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
L'art. 8, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 41 del 27 giugno 2020, concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, stabilisce che presso gli istituti ove siano presenti candidati che abbiano chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria e ove siano stati assegnati i candidati esterni da parte degli UUSSRR, sono costituite commissioni "nella stessa composizione in cui operato nella sessione ordinaria".
Tanto premesso, sarà cura di codesti Uffici provvedere alla convocazione delle predette commissioni in sintonia con le disposizioni di cui all'o.m. 41/2020, provvedendo alle sostituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta o.m., avendo cura di contemperare l'esigenza del regolare svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia finalità del contenimento della spesa pubblica.
In particolare, si precisa che si ritiene opportuno sostituire i docenti trasferiti in altra istituzione scolastica, in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle necessità di spostamento.
I docenti in quiescenza dal 1° settembre devono manifestare il consenso a fare parte della commissione in sessione straordinaria; in mancanza di tale consenso, debbono essere sostituiti.
Si richiamano, da ultimo, le disposizioni di cui all'art. 26, c. 1, lett. C), dell'Ordinanza ministeriale n. 10, del 16 maggio 2020, laddove se ne ravvedano i presupposti.
Confidando nella consueta collaborazione di codesti Uffici, si inviano distinti saluti.