Nota M.I. 09.09.2020, n. 1565
Studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e docenti iscritti ai corsi di Specializzazione sul Sostegno. Tirocini e contratti a tempo determinato.
Gentilissimi,
appare opportuno qualche breve approfondimento sulle particolari situazioni degli studenti di Scienze della formazione primaria e dei docenti che saranno impegnati nei corsi di specializzazione sul sostegno, valide in generale, ma da ripercorrere calandole nella realtà del prossimo anno scolastico.
La prima considerazione riguarda la possibilità degli studenti di svolgere le attività di tirocinio previste dagli Ordinamenti didattici dei due corsi. È importante ricordare che l'inserimento dei tirocinanti nelle classi può costituire una risorsa per le scuole e che gli stessi dovranno, nell'ottemperare ai loro obblighi formativi, rispettare le disposizioni adottate da ogni istituzione scolastica, nel quadro dei protocolli generali, volti a prevenire la diffusione del contagio, cui ogni tirocinante ha il dovere di conformarsi, in analogia con quanto previsto per il resto del personale.
La seconda riguarda la novità, intervenuta quest'anno segnatamente per gli studenti di Scienze della formazione primaria, delle Graduatorie provinciali per le supplenze di II fascia e delle correlate graduatorie di istituto di III fascia, costituite, per infanzia e primaria, da aspiranti iscritti ai corsi di Laurea in Scienze della Formazione primaria. Si tratta di una disposizione che ha organizzato quanto già avveniva negli anni scolastici precedenti, segnatamente in alcune regioni nelle quali le istituzioni scolastiche ricorrevano alle cosiddette MAD anche nel settore dell'infanzia e della primaria.
Gli studenti in SFP che abbiano un contratto a tempo determinato sono, a tutti gli effetti, sottoposti contemporaneamente agli obblighi formativi previsti dal percorso di studi e agli obblighi concernenti la professione docente. Come già per le analoghe situazioni relative ai percorsi di specializzazione sul sostegno, sono impegni che richiedono consapevolezza da ambo le parti. Per chi ha un contratto di supplenza si tratta di ottemperare a un duplice dovere; alle istituzioni scolastiche, d'altronde, spetta di operare con quel buon senso organizzativo, in grado di contemperare le esigenze di buon andamento del servizio (a maggior ragione, trattandosi di attività di insegnamento) con il diritto allo studio.
Gli Atenei, a tale fine, valutano i casi ove sia possibile lo svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio, fermo restando che si tratta di due momenti di attività distinti.