Ordinanza Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ordinanza 15.09.2020, n. 702
1. Al fine di consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore degli enti regionali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica, già spettanti alle soppresse Province.
3. Limitatamente all'anno scolastico ed educativo 2020/21, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica. Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.
4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
5. Nella Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore della Regione titolare delle competenze relative all'edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.