DPCM Dipartimento Funzione Pubblica 12.08.2021, n. 148
Capo I - Principi generali
1. Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati di cui all'articolo 3, la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti, la cui integrità e segretezza è garantita anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi secondo quanto previsto dall'articolo 6 e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico anche mediante l'impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, come definite dall'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento assicurano, mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.
3. Le informazioni gestite dal sistema telematico sono contenute in data center secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.