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DPCM Dipartimento Funzione Pubblica 12.08.2021, n. 148

Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (G.U. 26.10.2021, n. 256)

Capo II - Gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione

Art. 28 - Migliori pratiche

1. Al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione della stazione appaltante nello svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema telematico è realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonché alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto, tra le quali:

a) redazione in modalità informatica della documentazione utile nell'espletamento delle procedure di gara;

b) integrazione con i sistemi di gestione dei documenti informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli di gara;

c) scambio di dati in interoperabilità sia con i sistemi contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai fini della semplificazione delle procedure per gli operatori economici;

d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti normativi;

e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di comunicazioni da e verso gli operatori economici;

f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilità e degli aggiornamenti, nonché di gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management), formalizzati in conformità agli standard internazionali;

g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli acquisti e la raccolta dei requisiti utili all'indizione delle gare.

2. L'AgID, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, detta, con proprie linee guida, le regole tecniche per la definizione delle migliori pratiche di cui al comma 1.