Decreto legge 06.08.2021, n. 111
Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (G.U. 06.08.2021, n. 187)
1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».