Decreto legge 06.08.2021, n. 111
1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo3.4
1-bis. Fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.5
Comma sostituito dall'art. 22, comma 1, D.L. 30.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 25.02.2022, n. 15.
Comma così modificato dall'art. 14, comma 6, lett. a) e b), D.L. 21.10.2021, n. 146, conv. con modif. da L. 17.12.2021, n. 205.
Comma inserito dall'art. 3, comma 2, D.L. 07.01.2022, n. 1, conv. con modif. da L. 04.02.2022, n. 18.