Nota M.I. 06.08.2021, prot. n. 25089
Anno scolastico 2021/2022 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021.
In relazione all'oggetto si trasmette in allegato il DM n. 242 del 30.7.2021, in corso di registrazione, e si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2021/22.
Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quel
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