Decreto legge 22.04.2021, n. 52
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31luglio 2021»;
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «incoerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determinala collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies»;
3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o» sono soppresse;
b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;
c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies»;
d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:
«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies,sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»;
e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»;
f) il comma 16-septiesé sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 percento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 percento».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.
3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Commercio al dettaglio di mobili per la casa».