Decreto legge 22.04.2021, n. 52
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.154
3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative del comma 1.155
Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.
Comma così modificato dall'art. 7 quater, comma 1, lett. a), n. 1) e 2), D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. da L. 30.12.2022, n. 199.
Comma così modificato dall'art. 7 quater, comma 1, lett. b), n. 1) e 2), D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. da L. 30.12.2022, n. 199.