Decreto legge 22.04.2021, n. 52
1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.