Decreto legge 22.04.2021, n. 52
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».
2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: « In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato ».