Decreto legge 22.04.2021, n. 52
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica ».
2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto ».