Decreto legge 22.04.2021, n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
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Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52