Decreto legge 22.04.2021, n. 52
1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.110111 112113
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.114
[2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.115]116
[2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.117]118
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6119120 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.121
3-bis. Le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge 122123, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.124
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1125 e 3126 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.L. 06.08.2021, n. 111, conv. con modif. da L. 24.09.2021, n. 133.
Comma sostituito dall'art. 6, comma 5, lett. a), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.
Comma così modificato dall'art. 5 quater, comma 1, lett. a), n. 1) e 2), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.
Lettera e bis) inserita dall'art. 2, comma 1, D.L. 06.08.2021, n. 111, conv. con modif. da L. 24.09.2021, n. 133.
Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), 1.1-1.5, D.L. 26.11.2021, n. 172, conv. con modif. da L. 21.01.2022, n. 3.
Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 26.11.2021, n. 172, conv. con modif. da L. 21.01.2022, n. 3.
Comma inserito dall'art. 5 quater, comma 1, lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.
Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, lett. b), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.
Comma inserito dall'art. 5 quater, comma 1, lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.
Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, lett. b), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.
Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, lett. c), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.
Comma così modificato dall'art. 5 quater, comma 1, lett. c), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.
Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 26.11.2021, n. 172, conv. con modif. da L. 21.01.2022, n. 3.
Comma così modificato dall'art. 5 quater, comma 1, lett. d), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.
Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, lett. d), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.
Comma inserito dall'art. 2, comma 1, D.L. 06.08.2021, n. 111, conv. con modif. da L. 24.09.2021, n. 133.
Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, lett. e), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.
Comma così modificato dall'art. 5 quater, comma 1, lett. e), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.