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Decreto M.I. 02.12.2021, n. 343

Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi.

Art. 1 - Missione 2, Componente 3 - Rivoluzione verde e transizione digitale - Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"

1. Al fine di garantire la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, mediante sostituzione edilizia di edifici pubblici vetusti, non adeguati sismicamente e non efficienti, le risorse pari ad euro 800.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell'ambito dell'Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica e dei dati ISTAT, e relativi pesi ponderali, come da allegato 1 al presente decreto:

a) vetustà degli edifici riferiti alla legge 11 gennaio 1996, n. 23: 30%;

b) numero degli studenti delle scuole statali: 30%;

c) trend demografico della popolazione scolastica: 30%;

d) zona sismica: 10%.

2. Per l'attuazione della Missione 2, Componente 3 - Investimento 1.1, il 40% delle risorse complessive di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno. Il 30% delle risorse complessive su base regionale è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane, agli enti di decentramento regionale e alla regione autonoma della Valle d'Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, il Ministero dell'istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

4. I criteri per l'individuazione degli interventi su edifici pubblici da ammettere a finanziamento, previo avviso pubblico, sono i seguenti:

a) vetustà dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia: max 23 punti;

b) classe energetica dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia: max 20 punti;

c) indice di rischio di vulnerabilità sismica dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia: max 16 punti;

d) rischio idrogeologico dell'area dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia: max 16 punti;

e) proposta di riduzione della volumetria del nuovo edificio scolastico rispetto a quello oggetto di sostituzione edilizia, al fine di ridurre l'impatto ambientale e di razionalizzare la rete scolastica sul territorio: max 10 punti;

f) inserimento della proposta progettuale di sostituzione edilizia dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;

g) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.

5. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di fabbisogno sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale del 40% riservata alle regioni del Mezzogiorno ai sensi del comma 1.

6. Gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o efficientamento energetico, anche per la sola progettazione, negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").

7. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.