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Decreto M.I. 02.12.2021, n. 343

Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi.

Art. 2 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.1 - "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia"

1. Al fine di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, come previsto da target del PNRR, le risorse pari ad euro 3.000.000.000,00, di cui euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni ed euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni, sono ripartite su base regionale secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, individuati nell'ambito dei dati ISTAT e delle Anagrafi in possesso del Ministero dell'istruzione, e relativi pesi ponderali.

2. Le risorse pari ad euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri e relativi pesi ponderali, come da allegato 2 al presente decreto:

a) gap nei servizi relativi alla fascia di età 0-2 anni, inteso come numero di posti per 100 bambini nella fascia 0-2 anni riferita all'ambito regionale: 75%;

b) popolazione 0-2 anni al 2035: 25%.

3. Le risorse pari a euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri e relativi pesi ponderali, come da allegato 3 al presente decreto:

a) alunni frequentanti attualmente la scuola dell'infanzia: 60%;

b) popolazione 3-5 anni al 2035: 30%;

c) numero attuale di edifici scolastici che ospitano le scuole dell'infanzia: 10%.

4. Per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.1, almeno il 40% delle risorse di cui al comma 1 deve essere destinato alle regioni del Mezzogiorno e, al fine di consentire il raggiungimento dei relativi target, il Ministero dell'istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

5. Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali attualmente vigenti, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

6. I criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso pubblico per gli asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, sono i seguenti:

a) attuale assenza o grave carenza del servizio educativo nella fascia di età 0-2 anni al di sotto del 33%, quale obiettivo strategico fissato dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002: max 45 punti;

b) tipologia di intervento (es. sostituzione edilizia, riconversione di edifici pubblici ad asili, ampliamento, messa in sicurezza, ecc.): max 20 punti;

c) livello di copertura del servizio, in termini percentuali, dei nuovi posti attivati rispetto alla situazione attuale: max 20 punti;

d) inserimento della proposta progettuale di sostituzione edilizia dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;

e) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.

7. I criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso pubblico per le scuole dell'infanzia sono i seguenti:

a) tipologia di intervento (es. sostituzione edilizia, riconversione di edifici pubblici a scuole dell'infanzia, ampliamento, messa in sicurezza, con premialità per i poli dell'infanzia ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65): max 45 punti;

b) incremento di posti attivati, in termini percentuali, rispetto alla situazione attuale: max 20 punti;

c) zona sismica: max 10 punti;

d) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;

e) inserimento della proposta progettuale di sostituzione edilizia dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, attualmente vigente: 10 punti;

f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti;

g) dismissione fitto passivo: 3 punti.

8. In caso di realizzazione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, di poli per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali programmano la costituzione di poli per l'infanzia, definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica, entro il termine che sarà comunicato con successiva nota del Ministero dell'istruzione, all'esito della pubblicazione delle graduatorie.

9. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di fabbisogno, sono utilizzate con priorità regionale, ove presente in graduatoria un progetto di pari importo, ovvero, in assenza, per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto delle percentuali di riparto di cui agli allegati 2 e 3 al presente decreto.

10. Gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").

11. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.