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Decreto M.I. 02.12.2021, n. 343

Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi.

Art. 3 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 - "Piano di estensione del tempo pieno"

1. Al fine di incrementare le infrastrutture destinate alle mense scolastiche anche per potenziare il tempo pieno, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, le risorse pari ad euro 400.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell'istruzione, e relativi pesi ponderali, come da allegato 4 al presente decreto:

a) numero studenti delle scuole statali del primo ciclo di istruzione: 60%;

b) gap infrastrutturale: 40%.

2. Per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.2, almeno il 40% delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno e, al fine di consentire il raggiungimento dei relativi target, il Ministero dell'istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale attualmente vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

4. I criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso pubblico sono i seguenti:

a) assenza di locali adibiti a mensa scolastica per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione candidate: 25 punti;

b) inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a mensa scolastica delle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione candidate: 25 punti;

c) tipologia di intervento (nuova costruzione, messa in sicurezza, ampliamento, adeguamento impiantistico, ecc.): max 20 punti;

d) tasso di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall'INVALSI relativo all'istituzione scolastica interessata: max 15 punti;

e) inserimento dell'intervento proposto nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale, attualmente vigente, redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;

f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.

5. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di fabbisogno sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale riservata alle regioni del Mezzogiorno ai sensi del comma 1.

6. Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").