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Decreto M.I. 02.12.2021, n. 343

Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi.

Art. 4 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investment 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"

1. Al fine di favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, le risorse pari ad euro 300.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell'istruzione, e relativi pesi ponderali, come da allegato 5 al presente decreto:

a) numero studenti delle scuole statali: 60%;

b) gap infrastrutturale: 40%.

2. Per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.3, almeno il 40% delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno. Il 30% delle risorse complessive è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane, agli enti di decentramento regionale e alla Regione autonoma della Valle d'Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3, il Ministero dell'istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, di cui il 50% deve essere di messa in sicurezza degli edifici esistenti, nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

4. I criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso pubblico sono i seguenti:

a) assenza di edifici pubblici adibiti a palestra scolastica per le istituzioni scolastiche candidate: 25 punti;

b) inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a palestra scolastica delle istituzioni scolastiche candidate: 25 punti;

c) tipologia di intervento (nuova costruzione, messa in sicurezza, adeguamento impiantistico, ecc.): max 20 punti;

d) tasso di abbandono in corso d'anno sulla base dei dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti: max 15 punti;

e) inserimento dell'intervento proposto nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e attualmente vigente: 10 punti;

f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.

5. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di fabbisogno sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale riservata alle regioni del Mezzogiorno ai sensi del comma 1.

6. Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").

7. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.