Decreto M.I. 02.12.2021, n. 48040
1. La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) assenza o presenza di palestra scolastica o aree sportive all'aperto per le istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):
- assenza di palestra scolastica: 25 punti;
- assenza aree sportive all'aperto: 10 punti;
- presenza: 0 punti;
b) inagibilità totale o parziale della palestra scolastica delle istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):
- inagibilità totale: 25 punti;
- inagibilità parziale: 15 punti;
c) tipologia di intervento (prevalente) - max 20 punti:
- nuova costruzione, demolizione e/o ricostruzione e/o ampliamento: 20 punti;
- riqualificazione palestra esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico): 15 punti;
- riconversione di spazi esistenti da destinare a sale per attività collettive dove poter eseguire l'attività ludiche (scuole primarie da 5 a 9 classi): 10 punti;
- riqualificazione/realizzazione ex-novo di aree all'aperto destinate ad attività sportive scolastiche: 5 punti;
d) tasso di abbandono in corso d'anno sulla base dei dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti max 15 punti;
e) inserimento della proposta progettuale nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in qualsiasi altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;
f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.
2. Per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei punteggi, con riferimento al criterio di cui al punto d), si precisa che il punteggio è determinato sulla base dei dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti secondo la nota metodologica che sarà pubblicata sulla pagina del sito internet del Ministero dell'istruzione dedicato al PNRR. Nel caso di palestre a servizio di più istituzioni scolastiche sarà valutato il tasso di abbandono, relativo all'istituzione scolastica, più favorevole per l'ente concorrente.
3. La mancanza di una sola delle dichiarazioni riferite ai criteri di cui al comma 1 comporta l'impossibilità di assegnazione del relativo punteggio premiale.
4. Si specifica che a parità di punteggio si darà precedenza all'istituzione scolastica con il più alto tasso di abbandono e, in caso di ulteriore parità, sarà data preferenza alla candidatura pervenuta prima temporalmente.